Nuove regole per locazione e noleggio di natanti da diporto e moto d’acqua
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n°11 15/01/2022) il decreto del 1° Settembre 2021 con i requisiti, le formalità e gli obblighi imposti ai natanti da diporto e alle moto d’acqua utilizzati ai fini di locazione e noleggio e per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.
Una normativa unica nazionale, semplificazioni amministrative, regole per operatori e clienti, riconoscimento del noleggio orario o di frazione di ora e istruzioni di navigazione per i non patentati: le novità introdotte dalla nuova normativa.
Ecco una sintesi della situazione:
LE NOVITÀ IN GENERALE
1) Vengono semplificate le procedure amministrative con l’Autorità marittima o della navigazione interna: basta una semplice comunicazione per iniziare l’attività imprenditoriale. Tale comunicazione non deve più essere ripresentata annualmente, salvo il caso di variazioni all’elenco delle unità o di cessazione.
2) Per la conduzione professionale delle unità adibite a noleggio e quelle in appoggio alle immersioni subacquee, sarà necessario essere maggiorenni e in possesso di patente nautica (cat. A).
3) Ai non patentati che prendono in locazione un natante “esente”, devono essere fornite istruzioni essenziali per la navigazione, con indicazioni per immagini sul governo della barca, l’entrata e l’uscita dai porti, i limiti di velocità, le precedenze.
4) Per la trasparenza, i contratti di locazione o di noleggio devono essere redatti per iscritto e conservati a bordo, salvo che per i piccoli natanti a remi, derive a vela e moto d’acqua, che possono essere locati da un’ora dopo l’alba a un’ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.
COSA SI INTENDE PER:
- a) locazione: il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d’acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
- b) noleggio: il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o piu’ noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO NOLEGGIARE O DARE IN LOCAZIONE?
- a) operatore commerciale: impresa costituita sotto forma di societa’ o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale (ONLUS), che esercita l’attivita’ di cui al comma 1;
- b) operatore di assistenza subacquea: operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale (ONLUS) che svolge attivita’ di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;
- c) appoggio alle immersioni subacquee: attivita’ professionale dei centri di immersione subacquea e attivita’ di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), svolte con l’impiego di natanti da diporto.
OBBLIGHI
Locazione di natanti da diporto e moto d’acqua
Obblighi per l’operatore:
- Consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza
- Illustrare al locatario le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio.
Obblighi per il cliente:
- Utilizzare l’unità con la massima diligenza
- Assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali né a provocare emissioni o rumori molesti
- Divieto di cedere il natante in sublocazione o impiegarlo per lo sci nautico
Noleggio di natanti da diporto e moto d’acqua
Egualmente, l’operatore commerciale del noleggio è tenuto a mantenere l’unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti.
In linea con la riforma del Codice, anche per i natanti è ora possibile sottoscrivere un contratto con uno o più clienti noleggiatori, “per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne”.
Natanti utilizzati in appoggio alle immersioni subacquee da centri di immersione subacquea, circoli e associazioni
Gli operatori della subacquea devono tenere un registro vidimato sul quale riportano:
- l’identificativo del natante impiegato in appoggio alle immersioni
- l’indicazione del conduttore, dell’istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo
- il piano di immersione e
- il numero dei partecipanti.
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Vengono semplificate le procedure amministrative con l’Autorità marittima o della navigazione interna, che ora richiedono una semplice comunicazione – che non deve più essere ripresentata annualmente, salvo il caso di variazioni all’elenco delle unità o cessazione – dalla cui data può avere inizio l’attività imprenditoriale.
Per la trasparenza, i contratti di locazione o di noleggio sono redatti per iscritto e conservati a bordo, salvo che per i piccoli natanti a remi, derive a vela e moto d’acqua, che possono essere locati da un’ora dopo l’alba a un’ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.
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